Il Terzo settore viene definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Il percorso di riforma del mondo non profit ha avuto avvio con la legge delega n. 106/2016. L’intervento legislativo non è, ad oggi, ancora concluso in quanto non sono stati ancora emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi in attuazione della legge delega.
Tra le finalità perseguite dalla Riforma vi sono il riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia sia civilistica che fiscale, definendo per la prima volta il perimetro del Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti ed i soggetti che ne fanno parte.
Enti del Terzo Settore: operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
In attuazione dell’art. 30 del Decreto Ministeriale 106/2020, il Ministero delle politiche del Lavoro ha emanato il decreto direttoriale n. 561 del 26/10/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11/11/2021, che stabilisce il termine a decorrere dal quale avrà avvio il trasferimento al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS).
Il termine individuato dal decreto è il 23 novembre 2021; da tale data è iniziata la migrazione automatica nel Registro Unico del Terzo Settore degli enti che risultano regolarmente iscritti ai registri territoriali di competenza.
Dal 23 novembre è stato dato corso , quindi, al trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS. Gli uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicheranno entro i successivi 90 giorni, ossia entro il 21 febbraio 2022, i dati in loro possesso per le ODV ed APS già iscritte e per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
Relativamente alle APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali ed ai circoli a esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021 al Registro nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, la comunicazione dei dati al RUNTS avverrà entro il 23 dicembre 2021, ossia entro 30 giorni dall’operatività del RUNTS, come previsto dagli articoli 32 comma 1 e 33 comma 1 del DM 106/2020, mentre l’ulteriore trasferimento delle copie di atto costitutivo e statuto di ciascuna APS nazionale, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del DM 106/2020, si concluderà entro il 21 febbraio 2022.
Ciascun ufficio del RUNTS verifica le posizioni dei singoli enti prendendo in carico le informazioni disponibili sulla piattaforma informatica entro 180 giorni, ossia entro il 20 agosto 2022. In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l’operatività del silenzio assenzo.
I registri delle ODV ed APS dal 23 novembre 2021 rimarranno operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente all’avvio del RUNTS.
A partire, invece, dal 24 novembre gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo Settore potranno presentare agli uffici competenti la domanda di iscrizione, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale resa disponibile attraverso il portale del RUNTS.
ONLUS
I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) saranno comunicati al Registro Unico dall’Agenzia delle Entrate con modalità operative ancora da definire. L’elenco di tali enti sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia e ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale, come quanto previsto dall’art. 34, commi 1-2 del DM 106/2020.
Ciascun ente presente nel predetto elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, presenta a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117/2017, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul portale, apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice e degli ultimi due bilanci approvati.
L’anagrafe delle ONLUS e l’intera disciplina di settore saranno definitivamente soppressi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea, prevista dall’art. 101 comma 10 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).