Oggi parliamo del D.L. 146 del 21/10/2021 che riguarda le misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
L’articolo 11 definisce ulteriori disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid 19.
Il comma 1 prevede che per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, vengano riconosciute ulteriori 13 settimane di integrazioni salariali, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31/12/2021 senza contributo addizionale e nel limite di spesa di 657.9 milioni di Euro per il 2021, ai datori di lavoro che operano in settori non industriali, tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), dai Fondi di solidarietà bilaterali (per entrambi assegno ordinario) e dalla Cassa Integrazione in Deroga. Possono presentare domanda di accesso agli ammortizzatori esclusivamente i datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori Covid -19 previste dal Decreto Sostegno (DL 41/2021). L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e nel caso in cui emerga che è stato raggiunto il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 2 prevede ulteriori 9 settimane di cassa ordinaria Covid – 19 per le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e similari (codici ATECO2007 13-14-15, a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali Covid -19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd. D.L. Sostegni – bis). Anche in questo caso l’ammortizzatore sociale è gratuito, con possibilità di pagamento diretto dell’Inps, nel limite di spesa di 140,5 milioni di euro per il 2021.
In entrambi i casi è previsto il blocco dei licenziamenti per tutta la durata del trattamento richiesto.
Le domande di accesso ai trattamenti di CIG devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.