DECRETO 157 2021

Nel mese di novembre è stato emanato ed è entrato in vigore il D.L. 157 2021 che ha introdotto alcuni “paletti” nella gestione delle operazioni di cessione crediti fiscali originati da interventi sugli immobili.

Il cosiddetto decreto antifrode è stato emanato con carattere d’urgenza per arginare comportamenti fraudolenti da parte dei contribuenti, che anno originato indebiti rimborsi per centinaia di milioni di euro.

Tra le disposizioni contenute nel decreto ve ne sono in particolare tre che hanno impatto sull’operatività diretta delle operazioni di cessione crediti.

La prima, mutuata dall’ambito dei dichiarativi, afferisce alla possibilità, per AdE di bloccare la pratica di cessione per un periodo massimo di trenta giorni.

Si tratta di una sospensione del trasferimento del credito dal cassetto fiscale del cedente a quello del cessionario, che AdE si riserva di operare ogni qual volta vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità che possano portare a frodi. In pratica viene introdotto una sorta di controllo preventivo della documentazione e quindi dell’intera operazione che da origine al credito vantato dal contribuente, prima di dare la possibilità di smobilizzarlo.

Le altre due novità riguardano invece il coinvolgimento di professionisti abilitati anche nelle operazioni di cessione crediti diverse dal superbonus.

Fino al 11 novembre scorso, infatti, il perfezionamento delle pratiche di cessione seguiva due iter diversi trattandosi di superbonus o meno.

Dall’entrata in vigore del decreto, invece, anche per le cessioni riguardanti crediti da ristrutturazione, bonus facciate ecc… è previsto obbligatoriamente un intervento professionale sia in area tecnica sia in area fiscale 

In particolare è preclusa al contribuente la possibilità di operare direttamente, accedendo mediante SPID o proprie credenziali alla propria area riservata di AdE per qualsiasi operazione di cessione; il decreto antifrode infatti ha previsto anche per le cessioni non afferenti al 110% l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato o di un CAF, per l’invio in AdE della richiesta di cessione credito. E’ quindi necessario passare obbligatoriamente attraverso un intermediario abilitato per la trasmissione delle domande.

Tra i documenti da acquisire e verificare da parte del professionista, è necessario, per il contribuente, esibire una asseverazione, o certificazione della congruità dei prezzi, rilasciata in questo caso da un tecnico iscritto al rispettivo ordine, ingegnere, geometra od architetto che sia, che, sotto la propria responsabilità, certifichi la pubblica amministrazione circa l’assenza di operazioni speculative sul fronte meramente economico delle operazioni.

In attesa della emanazione da parte del Min. della transizione ecologica di un apposito prezzario, si fa riferimento a quanto attualmente pubblicato dalle camere di commercio, listini ufficiali tecnici ecc..

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