DL 118 E L’IMPRESA “INFALLIBILE “
È un fatto ineludibile che l’impresa, nella propria vita incorra, in qualche crisi ed avviene anche senza scomodare le catastrofi bibliche e gli storici tempi di vacche magre …. Anche se il Covid 19, a momenti, ce le ha fatte ricordare. E’ illusorio credere il contrario, perché l’impresa trova numerose avversità, anche e ben oltre quelle cautamente prevedibili e spesso fisiologiche che spingono le imprese verso la crisi.
Sarebbe folle non ritenere salutari: la concorrenza, l’innovazione, la ricerca, nuovi processi, nuovi prodotti e tecniche sempre più sofisticate; tutto questo però mette a dura prova le non poche doti che il moderno imprenditore necessita per primeggiare nel proprio business, fattore primario per rimanere nel mondo degli affari senza incorrere in difficoltà più o meno gravi.
Tanti nostri imprenditori, specie in questi tempi non facili, stanno dimostrando capacità sorprendenti che meritano ogni migliore considerazione e sostegno, specie quando incorrono in criticità che rischiano di vanificare quanto hanno prodotto di buono ed utile alla collettività ed ai bisogni del nostro “villaggio globale”.
GENESI DELLA NORMATIVA
Da tempo ormai il legislatore nazionale, in armonia alle norme europee, ha evoluto la normativa che anche nella terminologia indica un’attenzione differente rispetto al passato: dal “fallimento” alla “crisi d’impresa”.
Il Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019 ha dato attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, introducendo il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sostituisce la vecchia legge fallimentare n. 267 del 1942.
RINVIO DELL’ATTUAZIONE
Con più provvedimenti la norma è stata rinviata nella sua entrata in vigore. L’ultimo (DL 118 DEL 24 /8/2021 – convertito nella legge 21/10/2021 n. 147) l’ha nuovamente prorogata nella sua entrata in vigore dal 15 maggio 2022, al 31 dicembre 2023; e per le società di capitali il termine per l’introduzione del Revisore slitta fino alla data di approvazione del bilancio al 31 /12/2022 (aprile /giugno 2023).
NUOVA PROCEDURA ANTICRISI
La parte più rilevante del richiamato decreto 118 riguarda una nuova procedura anticrisi, nasce per affrontare le criticità acuite dall’emergenza Covid 19 ed ha natura transitoria, in quanto va a modificare la vigente Legge fallimentare. Legge che verrà meno con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; il rinvio di quest’ultima, opportunamente, non attiva la individuazione e la composizione delle crisi (misure di allerta e di ricorso all’OCRI); strumenti di fatto sostituiti con la ben più dinamica ed adeguata nuova procedura in esame.
Invero è auspicabile che la stessa non venga abbandonata, bensì “traghettata” anche nel nuovo codice; proseguendo la lettura comprenderete i motivi di questa aspettativa.
Il nuovo istituto introdotto è la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza. Deve essere attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono “probabile” lo stato di crisi o l’insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca, senza sostituirlo, l’imprenditore, a garanzia della platea dei creditori e delle altre parti interessate.
Un pool di esperti per le trattative – La norma disciplina la figura dell’esperto, chiamato ad accompagnare l’imprenditore nel corso delle trattative. (si tratta di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d’impresa). In particolare, alla nomina degli esperti, che dovranno garantire requisiti di indipendenza e terzietà, provvederà una commissione. Ammesse misure protettive per evitare aggressioni dei creditori durante le trattative. Con una serie di autorizzazioni speciali il Tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura di potere contrarre finanziamenti prededucibili, oltre alla possibilità di una rinegoziazione dei contratti.
SOLUZIONI POSSIBILI – (fino ad un concordato semplificato)
Sono diverse le possibilità di definizione della procedura anticrisi. Tra le altre si indicano: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano di risanamento.
Quando invece le trattative si concludessero senza esito positivo, la soluzione può essere una domanda di CONCORDATO SEMPLIFICATO
L’accesso al concordato, con finalità di liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni, è possibile solo se l’imprenditore non ha sabotato le trattative. Possibile la suddivisione dei debitori in classi per dare più flessibilità alla proposta dell’imprenditore. È evidente quanto questo nuovo istituto sia definito “semplificato” rispetto al concordato liquidatorio, già disciplinato nella legge fallimentare.
Si enumerano alcune caratteristiche che ne qualificano le dinamiche;
La nuova procedura non prevede la sottoposizione della proposta al voto del ceto creditorio (che potrà comunque proporre opposizione all’omologazione), non richiede la soddisfazione minima di una percentuale per i creditori chirografari, è sufficiente che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa fallimentare, e che assicuri una utilità a ciascun creditore.
La semplificazione deriva anche dal fatto che non è richiesto all’ausiliario nominato, a differenza di quanto previsto per il commissario giudiziale, un controllo sulla veridicità dei dati contabili né un giudizio di fattibilità.
L’ausiliario non è chiamato ad esprimersi neanche in ordine alle cause della crisi, alla condotta dell’amministrazione e pare non dover redigere neanche un inventario dei beni del debitore.
Anche il Tribunale ha un ruolo diverso rispetto alla procedura di concordato liquidatorio prevista nella L.F.:
ricevuto il ricorso, con decreto nomina l’ausiliario, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori e fissa la data di udienza per l’omologazione;
con decreto motivato omologa il concordato, dopo un’eventuale istruttoria, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Infine, la semplificazione dipende anche dalla documentazione da depositare insieme alla proposta: non è richiesta la redazione del piano di cui all’articolo 161, comma 2, lettera e), L.F. né la relazione del professionista, designato dal debitore, ex articolo 161, comma 3, L.F..
LA CONCLUSIONE
In sostanza anche il legislatore ci invita a capire non si deve demonizzare la crisi, ma prevenirla. Laddove sarà possibile, se non renderemo infallibile l’impresa, almeno avremo fatto di tutto per salvare il buono che la stessa contiene.
Sarà il modo migliore per mantenere più a lungo possibile la continuità aziendale …. Un tempestivo e razionale intervento non esaspererà le perdite patrimoniali dell’imprenditore ed al tempo stesso conterrà la perdita dei creditori.