Il Governo vara il disegno di legge delega di riforma fiscale con il quale si pone l’obiettivo, se non di una vera e propria riforma, di un’ampia revisione di un sistema varato circa 50 anni fa e pertanto per molti aspetti non più rispondente alle attuali esigenze dell’economia nazionale e mondiale, oltre che, come noto, complesso farraginoso, di difficile applicazione oltre che generante uno fra i più pesanti livelli di pressione fiscale fra i paesi europei.
Per definizione una legge delega è in sostanza una cornice dovrà essere progressivamente riempita dai contenuti forniti dai vari decreti governativi che il Governo si è dato 18 mesi per approvare.
Il testo della delega regola, inoltre, i vari passaggi dell’emissione dei pareri da parte del parlamento, i tempi per l’approvazione definitiva da parte dell’esecutivo, le modalità e i tempi di futura eventuale necessaria correzione.
Il testo legislativo si compone di solo dieci articoli che si occupano dei seguenti aspetti
Art 1 Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale secondo principi criteri e direttive generali riferiti allo stimolo alla crescita, semplificazione e riduzione costi adempimenti a carico contribuenti, eliminazione micro-tributi, preservare la progressività del sistema tributario, ridurre evasione ed elusione fiscale.
Art 2 Modifiche al sistema nazionale della riscossione perseguendo l’efficientamento
e la semplificazione del sistema orientando l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo; riunificazione delle funzioni dell’agente nazionale della riscossione in tutto o in parte sotto la gestione dell’Agenzia delle Entrate
Art. 3 Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi secondo principi e direttive che favoriscano la progressiva e tendenziale evoluzione verso un modello compiutamente duale che preveda: l’applicazione dell’imposta progressiva a scaglioni ai soli redditi di lavoro; l’imposizione della medesima aliquota proporzionale di tassazione a redditi diversi; l’ampliamento dell’applicazione ai redditi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; garantire la progressività dell’imposta riducendo gradualmente nel tempo le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’imposta
Art. 4 Revisione dell’Ires e del reddito d’impresa attraverso principi di coerenza del sistema di tassazione, semplificazione e razionalizzazione finalizzata alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese anche attraverso un processo di avvicinamento dei valori civilistici a quelli fiscali con particolare riferimento agli ammortamenti; revisione della disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione apportate agli utili ed alle perdite; tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.
Art. 5 Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento ai livelli ad al numero delle aliquote e la distribuzione delle basi imponibili fra le diverse aliquote con scopo di semplificazione;
Art. 6 Graduale superamento dell’Irap attraverso successivi interventi normativi garantendo in ogni caso il finanziamento del sistema sanitario nazionale.
Art. 7 Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati attraverso il corretto classamento degli immobili attualmente non censiti o non rispondenti alla loro consistenza di fatto, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, degli immobili abusivi; prevedere la facilitazione della condivisione dei documenti in modalità telematica fra Agenzia delle Entrate e competenti uffici comunali. Inoltre, il Governo si pone l’obiettivo dia attribuire a ogni unità immobiliare un valore patrimoniale adeguato al mercato prevedendo meccanismi di adeguamento periodico delle rendite il tutto assicurando allo stesso tempo l’invarianza del gettito fiscale.
Art 8 Revisione delle addizionali comunali e regionali Irpef procedendo con la sostituzione delle stesse con una sovrimposta IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita, dagli enti locali, entro limiti prefissati il tutto senza oneri per lo stato
Art 9 Delega al governo per la codificazione tributaria entro 12 mesi dalla scadenza del termine per l’emanazione dei decreti legislativi (18 mesi) mediante modellazione e aggiornamento dei testi unici di settore già esistenti: il tutto assicurando la semplificazione del linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell’Unione Europea;
Art. 10 Disposizioni finanziarie nelle quali si stabilisce che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Questi, in sintesi, gli articoli che compongono la delega con i vari aspetti della materia fiscale che il governo si avvia a varare nell’ambito della materia fiscale e che affronteremo con maggior dettaglio nei prossimi articoli di analisi e commento.