COS’E’ L’ACE?
L’ AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA, conosciuto in ambito fiscale con l’acronimo di ACE è un’agevolazione per le imprese introdotta con il DL 201 del 06 dicembre 2011. Con questa agevolazione lo Stato ha teso a ridurre il carico fiscale per quelle imprese che si finanziano con capitale proprio, rispetto a quelle che si finanziano con il ricorso al debito. In pratica, lo Stato ha favorito il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, mediante una riduzione della imposizione sui redditi. L’agevolazione era stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e reintrodotta con la legge di bilancio2020 con decorrenza 2019 e potenziata per il 2021
AMBITO APPLICATIVO
Possono beneficiare dell’agevolazione sia le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria. Quindi sia soggetti Ires che Irpef, questi ultimi a condizione che adottino il regime di contabilità ordinaria. Non sono previste limitazioni all’attività svolta e ai ricavi conseguiti.
IN COSA CONSISTE?
L’agevolazione è una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al RENDIMENTO NOZIONALE del NUOVO CAPITALE PROPRIO. Gli incrementi e i decrementi rilevanti sono gli stessi previsti dalla disciplina ordinaria dell’ACE:
- I conferimenti in denaro dei soci
- Le rinunce dei soci ai crediti
- Gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.
(la riserva di rivalutazione dei beni strumentali è per esempio esclusa dal computo per la base imponibile)
POTENZIAMENTO DELLA SUPER ACE
Per il 2021 si parla invece di SUPER ACE. Perché? L’articolo 19 D.L. 73/2021, convertito con modifiche dalla L. 106/2021 (decreto Sostegni bis) è stata modificata la disciplina dell’Ace, cosiddetta innovativa.
- Ha introdotto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 un aumento dell’aliquota di computo al 15% fino a 5 milioni di euro di base agevolata. Pertanto, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto al’1.3%, quale aliquota ordinaria, si applica il 15%. DALLA NASCITA DELL’AGEVOLAZIONE E FINO AL DECRETO SOSTEGNI BIS, L’ALIQUOTA è SEMPRE STATA ABBASSATA. ORA INVECE
- Gli incrementi realizzati con i conferimenti in denaro assumono rilievo per il loro ammontare, fin dal primo giorno senza, senza ragguagli ad anno, così come valeva già con la vecchia disciplina per gli accantonamenti a riserva. Questo significa in altre parole che versamenti effettuati in conto capitale nel mese di dicembre, si considerano per intero nel calcolo, come fossero stati effettuati il primo gennaio.
- Inoltre, alla originaria deduzione dal reddito complessivo netto dell’agevolazione, è ammessa la trasformazione della stessa in un credito di imposta calcolato applicando alla base agevolata le ordinarie aliquote d’imposta Ires o Irpef in vigore al 31.12.2020
- In termini quantitativi il beneficio, che sia utilizzato come credito di imposta o come deduzione sul reddito complessivo netto, non muta, la differenza importante è in termini temporali, in quanto può essere utilizzato in anticipo, come segue:
- In compensazione nel modello F24, senza limiti di importo
- Richiesto a rimborso
- Ceduto a terzi (ed il cessionario a sua volta potrebbe cederlo ancora a terzi)
Per la fruizione dell’agevolazione come credito di imposta è stata prevista una comunicazione preventiva da inviarsi all’Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 20 novembre 2021 e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2021, quindi 30 novembre 2022. Entro trenta giorni dalla dt di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, perché ne possono essere inviate anche più di una, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito di imposta. In caso di riconoscimento, il credito potrà essere utilizzato dal giorno successivo.
MECCANISMO DI RECAPTURE
Attenzione al meccanismo di recupero che è stato introdotto dal D.L. Sostegni Bis. Prevede un particolare meccanismo di restituzione parziale del beneficio fiscale qualora nei due anni successivi al 2021, quindi 2022 e 2023 il patrimonio netto si riduca per “cause diverse dall’emersione di perdite in bilancio”. Se l’incremento di capitale proprio nel 2022 e 2023 dovesse essere inferiore a quello calcolato nel 2021, una quota parte del credito di imposta fruito dovrà essere restituito, mediante un obbligo di riversamento di imposte.